Presentato all’Assemblea Generale dal Gruppo di lavoro sull’impiego di mercenari come strumento di violazione dei diritti umani e di impedimento dell’autodeterminazione dei popoli, seguendo la risoluzione 79/162 dell’Assemblea Generale ONU e la risoluzione 51/13 del Consiglio sui Diritti Umani, questo report riassume le ultime tendenze nell’utilizzo di mercenari e attori affini come “proxies”, cioè come delegati, rappresentanti dello Stato che li assume e complici in gravi violazioni dei diritti umani, crimini di guerra e attività illecite. I civili sono target di misure volte al contenimento della crisi, che sfociano spesso in brutalità. Ad esempio, per combattere il terrorismo o grandi insurrezioni e gruppi ribelli, lo Stato si avvale di mercenari e gruppi di sicurezza affini specializzati. Questi ultimi effettuano arresti arbitrari, rapimenti, esecuzioni pubbliche e torture anche sui civili innocenti. I mercenari si mostrano disposti a tutto per raggiungere l’obiettivo securitario, o noncuranti della popolazione.
I mercenari, attori affini, gruppi militari privati e agenzie di sicurezza si presentano qui come promotori, complici e collaboratori in conflitti armati (che siano guerre, insurrezioni), criminalità organizzata, terrorismo o operazioni illecite come finanziamenti e traffico d’armi. Assunti da Stati o attori non statali, i mercenari supportano queste operazioni in tre modi: delegazione diretta (lo Stato guida direttamente i mercenari), orchestrazione (maggiore autonomia dei mercenari e sanzionamento (mercenari o affini agiscono autonomamente, in un contesto favorevole e complice). Quest’ultimo punto mette in luce una profonda complicità anche di attori terzi. Gli Stati in cui i mercenari operano, per conto dell’ente che li ha assunti, si prestano ad aiutare i mercenari diplomaticamente, economicamente (con finanziamenti illeciti), o semplicemente non intralciando il loro operato.
Sebbene il diritto internazionale non disponga di una vera e propria definizione di proxy né una definizione completa del concetto di mercenario, alcune clausole definiscono il loro ruolo, gli effetti e la responsabilità degli Stati. L’articolo 1 paragrafo 2(a) della Convenzione Internazionale contro il reclutamento, uso, finanziamento e addestramento dei mercenari evidenzia come la violenza attuata da mercenari e affini mina l’integrità territoriale e l’ordine costituzionale degli Stati in cui agiscono. Tuttavia, è poco ratificato e ancor meno applicato.
L’articolo 1 paragrafo 2 della Convenzione sull’Organizzazione dell’unità africana per l’eliminazione del mercenarismo in Africa dichiara che qualsiasi rappresentante di uno Stato che “protegge, organizza, finanzia, assiste, equipaggia, addestra, promuove, supporta o impiega, in qualsiasi modo bande di mercenari (lasciando fuori da questa definizione agenzie di sicurezza private) danneggia il normale funzionamento delle istituzioni e dello Stato e perciò commette un crimine”. Eppure, questa definizione non è esaustiva e non è legalmente applicabile a livello internazionale.
La mancanza di uno strumento legale che regoli effettivamente l’operato dei mercenari e dei gruppi affini e l’aumento dei conflitti e della violenza a livello globale fanno sì che aumenti l’utilizzo degli stessi. Più conflitti, insurrezioni, estremismi e terrorismo, l’internazionalizzazione del crimine organizzato, la presente inefficacia delle missioni di pace (o la mancanza, in alcuni casi) e minore supporto e intervento da parte di Stati e della comunità internazionale creano situazioni di crisi e fragilità. I mercenari e gli attori affini riempiono dei vuoti securitari e supportano gli Stati in momenti di forte instabilità. Il problema cardine è proprio questo. Gruppi di sicurezza ad hoc, per motivi di instabilità e conseguente bisogno di sicurezza immediata, attuano una serie di misure violente e repressive verso i civili, violando diritti umani internazionalmente riconosciuti. La repressione feroce tramite tortura, uccisioni, arresti, la mancanza di rispetto totale verso i cittadini è lo strumento dei mercenari per un’immediata risoluzione, noncurante del benessere dei civili.
Si rivela molto preoccupante la tendenza degli Stati a formalizzare e legalizzare l’utilizzo di mercenari, come riportato dal Gruppo di lavoro. Ad esempio, quando viene formalizzato lo stato d'emergenza, i sistemi statali cambiano e conferiscono maggiori poteri all’esecutivo e possono essere approvate ordinanze speciali e con criteri diversi rispetto alla configurazione ordinaria. Arresti arbitrari, maggiore controllo sui civili, alta militarizzazione messi in atto da Stati attraverso il reclutamento di entità specializzate di mercenari e gruppi di sicurezza ad-hoc. È qui che si attua la violazione dei diritti umani. Il fenomeno della “privatizzazione della polizia” indebolisce le istituzioni statali creando due enti di sicurezza (uno formalmente statale, l’altro non), aumentando la presenza di organi che dovrebbero garantire sicurezza, ma risultano repressivi. Durante le proprie operazioni, mercenari e attori affini violano diritti umani fondamentali al fine di garantire l’obiettivo securitario tramite mezzi poco ortodossi. La violazione di diritti umani consiste in violenze contro i civili e brutalità, atti anti-terroristici indiscriminati, repressione di ribellioni e insurrezioni, esecuzioni e arresti arbitrari, violenze sessuali e di genere, distruzione delle infrastrutture vitali, che indeboliscono lo Stato su più livelli, da quello territoriale a quello istituzionale. I civili vivono in uno stato di terrore, violenze e brutalità e senza diritto di protesta e autodeterminazione.
Con questi dati alla mano, il Gruppo di lavoro ha formulato delle raccomandazioni per limitare l’impiego di mercenari e attori affini:
- A livello internazionale, richiede maggiore riconoscimento e ratificazione della Convenzione Internazionale contro il reclutamento, uso, finanziamento e addestramento dei mercenari e della Convenzione dell'Organizzazione dell’unità africana per l’eliminazione del mercenarismo in Africa;
- Richiede alle Nazioni Unite di armonizzare la propria posizione e il proprio lavoro per stipulare una guida unica, comune e chiara contro il mercenarismo;
- Richiede alla comunità internazionale maggior interesse nell’integrare nel quadro normativo esistente ulteriori trattati e clausole volte a coprire le lacune sopra citate, in quanto esistono delle aree grigie e vuoti legislativi che possono essere aggirati;
- Gli Stati stessi sono chiamati a rinforzare e/o integrare nella legislazione nazionale questo divieto e formulare delle sanzioni collegate adeguate. Gli Stati sono formalmente vincolati tramite le Nazioni Unite a fare in modo di ridurre, eliminare, evitarne l’ingaggio ma anche limitare la loro stessa complicità nelle azioni dei mercenari.
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