Rapporto sull'Amministrazione della Giustizia da parte di Attori Armati Non Statali

Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC) Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC) © The Telegraph

L’articolo qui di seguito riportato costituisce una presentazione del Rapporto sull'Amministrazione della Giustizia da parte di Attori Armati Non Statali, pubblicato nel 2018 da Geneva Call a seguito dei Garance Talks del 2017.

Geneva Call è un'organizzazione umanitaria neutrale ed imparziale, che mira a promuovere l’osservanza, da parte degli Attori Armati Non Statali (ANSA), delle norme internazionali umanitarie, cercando in tal modo di rafforzare il rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale.

Nel Settembre del 2018, Geneva Call ha pubblicato un Rapporto basato sulla seconda edizione dei Garance Talks. L'incontro si è tenuto nel 2017 e ha riunito ANSA ed esperti provenienti dal mondo accademico e da varie ONG, al fine di discutere le difficoltà riscontrate dagli ANSA nell'amministrazione della giustizia. Le sessioni centrali dei Garance Talks del 2017 hanno affrontato tre temi tra loro correlati: i) la base giuridica per l'istituzione di tribunali e processi giudiziari da parte degli ANSA, nei territori da essi controllati; ii) la privazione della libertà da parte degli ANSA, incluso il trattamento dei detenuti; e iii) le garanzie procedurali, i diritti e la protezione degli stessi.

L'amministrazione della giustizia da parte di gruppi armati non statali rappresenta un aspetto molto dibattuto nei conflitti armati. La pratica dimostra infatti che gli ANSA spesso perseguono e giudicano i propri militanti, i nemici e gli stessi civili. Ovviamente, la condizione per l’esercizio di tale prerogativa, è che certe minime garanzie giudiziarie vengano rispettate. Nonostante si tratti di una pratica diffusa, ciò che tuttavia rimane ancora poco chiaro è la base legale per l'istituzione di tali meccanismi.

L'articolo 3 comune alle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 (CA3), che si applica in situazioni di conflitto non internazionale (NIAC), afferma che la pronuncia di sentenze e la loro esecuzione da parte di un tribunale che non sia stato regolarmente costituito e che, come tale, non sia in grado di garantire tutte le necessarie garanzie giudiziarie, è vietato nei confronti di persone che non partecipano attivamente alle ostilità. Il Protocollo Aggiuntivo n. II del 1977 (APII) sviluppa poi ed integra il CA3, stabilendo alcune garanzie fondamentali dell’equo processo, quali l'obbligo di informare senza ritardo, il principio della responsabilità penale individuale, il principio di legalità, la presunzione di innocenza ed il privilegio contro l'autoincriminazione.

All'interno di questo quadro normativo, alcuni hanno interpretato il concetto di "tribunale regolarmente costituito" come riferibile esclusivamente ad un meccanismo giudiziario stabilito in conformità alle leggi costituzionali dello Stato. Accettare una simile interpretazione significherebbe, tuttavia, riconoscere che il diritto internazionale umanitario (DIU) non consenta ai gruppi armati non statali di istituire un sistema giudiziario parallelo, completamente separato da quello dello Stato di appartenenza, con tutte le limitazioni che questo punto di vista porterebbe (per esempio, i conflitti combattuti tra gli ANSA soltanto, risulterebbe scoperto).

A tale riguardo, il presente Rapporto intende proporre una lettura alternativa, basata sul principio dell'uguaglianza dei belligeranti. Secondo tale ultima interpretazione, nonostante l'amministrazione della giustizia rappresenti la funzione governativa per eccellenza, si sostiene tuttavia che, nel contesto di NIAC, il DIU crei pari obblighi in capo agli Stati e agli ANSA. Ne consegue che i gruppi armati, come gli attori statali, hanno la possibilità di stabilire meccanismi giudiziari basati sulle proprie regole interne.

Sfortunatamente però, la posizione appena avanzata solleva alcune problematiche. Molti di questi ANSA infatti, in particolare quelli con un livello inferiore di organizzazione, hanno meno possibilità di garantire un'amministrazione della giustizia in conformità agli standard internazionali. Alcuni autori hanno spiegato come ciò sia dovuto al fatto che essi dedicano una grande quantità delle loro risorse alle loro forze armate, ma potrebbe anche essere conseguenza della loro mancanza di conoscenza di simili garanzie. Inoltre, sulla base del loro livello di organizzazione, gli ANSA potrebbero anche non disporre di un'autorità civile adeguata ad assicurare giusti processi o di forze dell’ordine in grado di garantire l’applicazione della legge.

Alcune conclusioni possono pertanto essere tratte dai Garance Talks del 2017: in primo luogo, quando un ANSA non ha la capacità di rispettare le garanzie di cui sopra, non deve condurre processi giudiziari e dovrebbero invece essere ricercati meccanismi alternativi; in secondo luogo, quando la struttura del gruppo varia e non è stabile, il gruppo armato potrà condurre processi solo ove disponga delle necessarie capacità istituzionali; in terzo luogo, quando il gruppo ha la capacità di svolgere processi giudiziari secondo le garanzie del giusto processo riconosciute dal diritto internazionale, sarà allora necessario garantirne il pieno rispetto.

 

Rapporto disponibile qui:

https://genevacall.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/09/GaranceTalks_Issue02_Report_2018_web.pdf

 

Per maggiori informazioni:

https://medium.com/law-and-policy/can-armed-groups-legally-establish-their-own-courts-c0842c4b9740

http://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/11/22/administration-of-justice-armed-groups-some-legal-practical-concerns/

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