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Lo stupro come arma di guerra: da eventualità "necessaria" a crimine internazionale

L’installazione “Thinking of you” dell’artista kosovara Alketa Xhafa- Mripa mostra migliaia di capi di abbigliamento stesi al sole nello stadio di Pristina dando un senso della magnitudine del fenomeno delle violenze sessuali come arma di guerra durante il conflitto nella ex-Jugoslavia. L’installazione “Thinking of you” dell’artista kosovara Alketa Xhafa- Mripa mostra migliaia di capi di abbigliamento stesi al sole nello stadio di Pristina dando un senso della magnitudine del fenomeno delle violenze sessuali come arma di guerra durante il conflitto nella ex-Jugoslavia. © VALDRIN XHEMAJ/EPA

La nostra esperta legale, Avv. Maria Marinello, mostra il cammino nel considerare l'abuso sessuale compiuto durante una situazione di conflitto come un crimine internazionale.

L’abuso sessuale è un’aberrante costante storica in tutti gli scenari di guerra sin dai tempi più antichi, tuttavia è solamente dalla seconda metà del XX secolo che tali comportamenti criminosi sono stati esplicitamente condannati dalla comunità internazionale grazie all’affermazione dell’inviolabilità di alcuni valori della persona umana come principio imprescindibile dell’ordinamento internazionale. Il presente documento ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo giudiziale e normativo di sistemi di repressione e – più di recente – prevenzione di tali crimini.  

A partire dai primi tentativi di condanna dei crimini di guerra a sfondo sessuale - rinvenibili già nella Convenzione dell’Aja del 1907 - e dal sostanziale silenzio delle Corti internazionali istituite a seguito della Seconda Guerra Mondiale, si giunge alla previsione di tali fattispecie criminose ad opera dello Statuto della Corte Penale Internazionale e alla recentissima sentenza di condanna a carico di Jean-Pierre Bemba Gombo adottata dalla stessa Corte. Nella panoramica così ricostruita si sottolinea anche il fondamentale contributo dato dai Tribunali ad hoc alla concreta punibilità degli abusi sessuali commessi in contesti bellici.

Grazie all’operato di tali Organismi giudiziali si è infatti oltrepassato il concetto di semplice “violenza di genere” e si è pienamente riconosciuta la natura di tali crimini quale vera “arma” di guerra funzionale anche al crimine di genocidio e all’annientamento etnico. Infine, sono richiamate alcune tra le più importanti statuizioni e risoluzioni prodotte in materia nell’ambito delle Nazioni Unite.

Molto è stato fatto e molto è ancora da fare soprattutto nella previsione di puntuali mezzi di prevenzione, tuttavia -grazie ad un complesso percorso giurisprudenziale e normativo, ma anche in virtù di una maggiore consapevolezza sociale e a un maggiore diffuso rispetto dei generi - dai primi cenni di disapprovazione di tali condotte si è oggi giunti a una decisa azione internazionale volta alla repressione del fenomeno.

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